La droga alla guida resta non punibile se manca lo stato di alterazione
In attesa della Consulta, il gip di Parma interpreta la riforma del 2024: nemmeno ora c’è reato anche con la sola assunzione di sostanze proibite
In attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle questioni di costituzionalità sollevata dai giudici di Pordenone, Macerata e Siena, è il gip di Parma, con un’ordinanza dello scorso 26 settembre, a riaccendere il dibattito sulla riforma dell’articolo 187 del Codice della strada. Questa norma oggi punisce chi guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», senza più alcun riferimento al concomitante requisito dello «stato di alterazione psico-fisica».
Il giudice ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal pm per un conducente risultato positivo ai cannabinoidi, rilevando che mancava la prova di uno stato di alterazione del conducente al momento della guida.
La questione
La pronuncia si colloca nel solco delle polemiche nate a seguito della riforma del Codice della strada, iniziata con la legge 25 novembre 2024 n. 177. Sulle droghe, la riforma sembrava avere l’obiettivo di punire anche chi, pur avendo assunto una sostanza in passato, si mette al volante in condizioni perfettamente lucide.
I rinvii alla Consulta
Proprio per questo i giudici dei Tribunali di Pordenone, Macerata e Siena hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del nuovo articolo 187, segnalando che l’eliminazione del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” dalla condotta sanzionata come penalmente rilevante vìola i principi di offensività, proporzionalità e tassatività.
La pronuncia di Parma
Il gip di Parma sceglie invece una via interpretativa, tentando di “salvare” la norma attraverso una lettura costituzionalmente conforme. In particolare, richiama il comma 2-bis dello stesso articolo 187, che consente accertamenti “di secondo livello” (analisi che vanno oltre l’uso di precursori) solo quando vi sia «ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto» di droghe o sostanze psicotrope. Un dettaglio che, secondo il giudice emiliano, mostra come il legislatore non abbia voluto cancellare del tutto il requisito dell’effetto alterante.
Nel caso concreto, la positività urinaria – riscontrata due ore dopo la guida e senza segni di alterazione rilevati dal personale medico o dalla polizia locale – non è stata ritenuta sufficiente per fondare la responsabilità penale.
La circolare ministeriale
A confermare questa lettura nei mesi scorsi è intervenuta anche una circolare del ministero dell’Interno che invita le forze di polizia a limitare gli accertamenti ai soli casi in cui vi siano elementi concreti che facciano sospettare uno stato di alterazione, escludendo l’uso automatico dell’esame delle urine come prova decisiva.
Una circolare importante che recupera il requisito dell’alterazione psico-fisica come elemento costitutivo della fattispecie, riconoscendo che l’obiettivo della norma resta la tutela della sicurezza stradale, non la repressione dell’uso di sostanze in sé.
La possibile soluzione
Il principio affermato dal gip di Parma è lineare: guidare sotto effetto di droghe è grave e va punito, ma non può bastare la semplice assunzione se la sostanza non influisce più sulla capacità di guida. La pericolosità deve essere concreta, non presunta.
Il diritto penale, del resto, non è lo strumento per sanzionare abitudini o comportamenti socialmente discutibili, ma per reprimere fatti realmente lesivi o rischiosi per la collettività. In questa prospettiva, la decisione in commento offre una via d’equilibrio che la Corte costituzionale potrebbe fare propria con una sentenza interpretativa di rigetto: confermare la validità della norma, ma chiarire che essa si applica solo se il conducente guida in uno stato di effettiva alterazione psicofisica.
