Sentenza Numero: 28366, deposito del 27 luglio 2026

Accesso ai programmi di giustizia riparativa – Dissenso della persona offesa – Onere dell’imputato richiedente di prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali della persona offesa o alla vittima di diverso reato – Necessità – Sussistenza – Ragioni.

La Seconda Sezione penale, in tema di giustizia riparativa, ha affermato che l’imputato istante, a fronte del dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma, è tenuto a prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest’ultima ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, in quanto l’accoglimento della richiesta postula l’idoneità del programma a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.