Sentenza Numero: 24599, del 10/08/2026
Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni di massima di particolare importanza, e oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno svoltosi davanti al giudice civile di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., hanno statuito che:
- nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale;
- in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale;
- nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.
