Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2026
Fatto
In un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre e aveva stabilito un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre. La Corte d’Appello aveva aumentato l’importo dell’assegno basandosi principalmente sulla condizione patrimoniale e reddituale del padre. Il padre ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse adeguatamente accertato le risorse economiche della madre, pur avendo rilevato il tardivo deposito dei documenti reddituali da parte di quest’ultima e pur avendo tratto da tale condotta argomenti di prova circa la sua agiata situazione economica.
Massima
In tema di contributo al mantenimento dei figli nella separazione personale dei coniugi, il principio di proporzionalità che governa il rapporto interno tra i genitori impone al giudice di accertare compiutamente le risorse economiche e patrimoniali di entrambi i genitori, non potendo la determinazione dell’assegno fondarsi esclusivamente sulla condizione reddituale di uno solo di essi. Qualora il giudice ritenga di trarre argomenti di prova ex art. 117 c.p.c. dalla condotta processuale di una parte, quale il tardivo deposito di documenti reddituali, inferendone la disponibilità di ingenti risorse finanziarie, tali argomenti di prova devono essere effettivamente utilizzati e valutati nella motivazione della decisione, non potendo rimanere mere affermazioni prive di seguito nel percorso argomentativo. L’argomento di prova desunto dalla condotta processuale può assumere autonoma efficacia probatoria, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze processuali per la dimostrazione del fatto da provare. Viola il principio di proporzionalità la decisione che aumenti l’assegno di mantenimento a carico di un genitore senza argomentare sulla rilevanza che le dedotte risorse finanziarie in capo all’altro genitore avrebbero nella determinazione del contributo.
Esito
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. Il secondo motivo viene dichiarato assorbito.
